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L'associazione


TANGOMIVIDA - Associazione danza sportiva dilettantistica" si è costituita l'1 giugno 2005.

Statuto sociale

ART.1 - Denominazione e sede

È costituita in Giussano (MI), Via Torricelli al civico numero 47, l'ente TANGOMIVIDA - ASSOCIAZIONE DANZA SPORTIVA DILETTANTISTICA ", di seguito l"'Associazione" .

ART.2 - Scopi e durata

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di democraticità della struttura, di
pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, di gratuità delle cariche associative e ha per scopo:

  • la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica a livello dilettantistico delle attività sportive, intese come strumento di sviluppo e di formazione psicofisica dell'uomo, particolarmente della disciplina danza sportiva
  • l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
  • l'acquisizione, gestione, e locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica delle attività sportive
  • la partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati
  • l'organizzazione di corsi, gare, campionati, congressi e festival, nonché l'attuazione di tutte le attività, anche ricreative e culturali, correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopradette finalità.
L'Associazione intende affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e ottenere il riconoscimento dei propri fini sportivi.
Con l'affiliazione alle Federazioni o agli Enti soprarichiamati si intenderanno accettati gli Statuti e i Regolamenti delle organizzazioni medesime.
La durata dell'Associazione è illimitata. 

ART. 3 - Organi della Società

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci e Il Consiglio Direttivo. 

ART. 4 -  I Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti più avanti specificati.
Tutti i soci:

  • hanno diritto di voto e all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali
  • hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali
  • partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali
  • sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, o per
    la partecipazione a specifiche attività dell'associazione, quali a titolo meramente esemplificativo: corsi collettivi, incontri di formazione e aggiornamento, lezioni e congressi
  • sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Atleti e Soci Tecnici.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione.
I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttiva per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi. La
nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione. 
Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione  e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell'Associazione.
Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o preagonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo,i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.
Sono soci Tecnici coloro che per conto dell'associazione svolgono attività di istruzione nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'associazione stessa.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

ART. 5 - Ammissione dei Soci

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:

  • Presentare domanda di ammissione, eventualmente contro firmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore. La domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo
  • Pagare la tassa di ammissione stabilita.

Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento sociale.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento o la perdita della qualifica di socio ex art. 6).

ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari

La qualifica del Socio si perde:

  • Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo (per i Soci Atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti)
  • Per morte o perdita della capacità di agire
  • Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa
  • Per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione. Il socio che non rinnova la propria adesione nel termine di trenta giorni dalla scadenza annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per il rinnovo del tessera mento, perde la qualifica di socio. L'eventuale rinnovo oltre tale termine è subordinato all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio non dà luogo a indennizzi o rimborsi di quote sociali.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

ART. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di giugno di ciascun anno.
La convocazione di Assemblee oltre che da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al
Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è effettuata con avviso esposto all'albo sociale contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell'assise.
In seduta ordinaria, l'assemblea delibera in ordine a:

  1. Rendiconto consuntivo dell'esercizio e dell'eventuale Bilancio Preventivo
  2. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
  3. Su qualsiasi altro argomento all'ODG, non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

  1. Proposte di modifica al presente statuto
  2. Proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio: in sede di deliberazione dello scioglimento, l'assemblea elegge uno o più liquidatori, anche tra i non soci, precisandone i poteri e i compiti
  3. Su ogni altro argomento posto all'ODG riservatogli dalla legge o dal presente statuto.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria dell'Associazione tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria o
straordinaria si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Si procederà a una seconda convocazione, almeno un'ora dopo, nel caso non sia soddisfatto il requisito anzidetto; in tale circostanza I'assise si intenderà validamente costituita qualunque risulti il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei soci votanti.
Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio o, in sua assenza, da altro socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
II Presidente dell'Assemblea chiama un socio a fungere da Segretario e può nominare due scrutatori.
Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.

ART. 8 - II Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea fra i soci di età superiore a diciotto anni. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla società.
Per I'elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente convoca Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di dicembre.
I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

II Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri o il loro numero risulti comunque inferiore a tre, il Presidente convoca l'Assemblea per I'elezione di un nuovo Consiglio.
Le sedute sana valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. Di ogni Consiglio
dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio di ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 9 - Attività e Poteri del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.
Compete al Consiglio Direttivo l'amministrazione e I'organizzazione dell'ente. A titolo esemplificativo risultano compiti del Consiglio Direttivo:

  • Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci
  • Adottare provvedimenti disciplinari
  • Determinare le quote associative dell'anno e fissare la scadenza per il versamento
  • Determinare le tariffe dei diversi servizi a favore dei soci
  • Approvare il programma sportivo dell'Associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti
  • Costituire le varie Sezioni Sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominare i direttori sportivi
  • Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie
  • Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni
  • Stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico
  • Decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa
  • Curare il buon andamento amministrativo e finanziario dell'ente
  • Aprire rapporti con gli Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti
  • Deliberare su quanto necessario per il buon funzionamento del Sodalizio.

ART. 10 - II Presidente

II Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige I'associazione e ne è il legale rappresentante. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 11- Risorse economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • Quote degli associati
  • Contributi versati dai Soci per I'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio
  • Contributi di privati
  • Contributi della Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti
  • Contributi di organismi internazionali
  • Donazioni e lasciti testamentari
  • Rimborsi derivanti da convenzioni
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive
  • Locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione
  • Da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. II patrimonio dell'Associazione, in caso di
scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità sportive dilettantistiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. II rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei
soci entro il mese di giugno dell'anno successivo per I'approvazione.

ART. 13 - Vincolo di Giustizia e Collegio Arbitrale

Con I'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva, l'Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie degli organismi citati, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e I'associazione. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo di comune accordo tra i primi due nominati.

ART. 14 -  Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni private non riconosciute.

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